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In data 27 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2022/2065 (“Regolamento”) e lo stesso è entrato in vigore il 16 novembre 2022. Il Regolamento si applica parzialmente (articolo 24, paragrafi 2, 3 e 6, articolo 33, paragrafi da 3 a 6, articolo 37, paragrafo 7, articolo 40, paragrafo 13, articolo 43 e capo IV, sezioni 4, 5 e 6) dalla data di entrata in vigore e, per i restanti articoli, dal 17 febbraio 2024.
Il Regolamento definisce obblighi di diligenza per i prestatori di servizi intermediari, definiti come sotto, per quanto riguarda il modo in cui dovrebbero contrastare i contenuti illegali, la disinformazione online e altri rischi per la società.
I prestatori di servizi intermediari sono i soggetti che forniscono i servizi di:
(i) trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio o accesso a una rete di comunicazione (“servizio di trasporto semplice”), (ii) trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta (“memorizzazione temporanea”, cosiddetto “caching”), (iii) memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso (“memorizzazione di informazioni”, cosiddetto «hosting»).
Il set di regole definite dal Regolamento è gradualmente crescente: regole e obblighi ulteriori, rispetto a quelli definiti per i prestatori di servizi intermediari di cui sopra, si applicano ai prestatori del servizio di memorizzazione di informazioni che diffondono tali informazioni al pubblico come attività principale e prevalente (tale servizio si configura come “piattaforma online” – un esempio sono i social network) e, un set aggiuntivo di regole e obblighi si applicano alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.
Obiettivo del Regolamento è contrastare la diffusione di contenuti illegali online (tra cui, ad esempio, violazione dei diritti di proprietà intellettuale) e i rischi per la società che la diffusione della disinformazione o di altri contenuti può generare e definire regole.
Nell’ambito di applicazione possono rientrare anche gli operatori bancari e finanziari ove prestino servizi intermediari; degli esempi sono la pubblicazione di documenti prodotti da terze parti (documenti d’offerta, prospetti, ecc.) o l’hosting di blog e forum sul proprio sito internet.
Gli operatori possono definire le misure di contrasto e di gestione del rischio applicando il principio di proporzionalità, tenendo conto dell’impatto negativo e della probabilità che si verifichino pubblicazioni di contenuti illegali sui loro siti internet.
Tra gli obblighi che si applicano (potenzialmente) agli operatori, ai sensi del Regolamento, rientrano i seguenti:
– regolamentare nel loro rapporto contrattuale con gli utenti (tra gli altri) i divieti, in capo agli utenti, e i diritti dell’operatore di moderare i contenuti pubblicati sul proprio sito web, nonché di adottare misure restrittive nei confronti dell’utente e/o dei contenuti;
– predisporre meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza di contenuti illegali;
– svolgere delle indagini sui contenuti di terze parti pubblicati sul loro sito internet;
– notificare i sospetti reati riscontrati all’autorità giudiziaria;
– istituire un punto di contatto per le autorità;
– istituire un punto di contatto per gli utenti.