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L’Agenzia delle Entrate, in data 21 novembre 2024, ha emanato un Provvedimento recante “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – definizione del contenuto e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate della comunicazione per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d’imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall’anno 2025”.

Il provvedimento, rivolto principalmente a banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative che acquistano crediti d’imposta relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, stabilisce le regole per la gestione di questi crediti a partire dal 2025. Si tratta di una procedura per garantire una gestione chiara e tracciabile delle rate annuali dei crediti d’imposta, evitando errori o utilizzi impropri.
Se le rate dei crediti non vengono ulteriormente cedute, queste saranno suddivise automaticamente in sei quote annuali di pari importo, utilizzabili esclusivamente tramite modello F24 e non trasferibili o rimborsabili. Tuttavia, per evitare questa suddivisione automatica, i soggetti qualificati devono inviare una comunicazione specifica all’Agenzia delle Entrate, a condizione che abbiano acquistato i crediti per almeno il 75% del loro valore nominale.
Le scadenze e le modalità operative sono:

  • Per i crediti già accettati entro il 2 dicembre 2024, la comunicazione deve essere inviata tra il 3 e il 31 dicembre 2024.
  • Per i crediti accettati o acquistati successivamente, la comunicazione deve essere fatta contestualmente all’accettazione.
  • La comunicazione può essere inviata tramite la “Piattaforma cessione crediti” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate o via posta elettronica certificata (PEC), seguendo le istruzioni tecniche allegate al provvedimento.

Se la comunicazione non viene effettuata entro i termini, le rate saranno automaticamente suddivise in sei quote annuali non trasferibili e utilizzabili solo in compensazione tramite modello F24.